Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico

Statuto

- FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA PROFESSIONALE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 1- A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita per espressa volontà e deliberazione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona una Fondazione denominata “Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico “.

Art. 2- La Fondazione ha sede legale presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona, attualmente in Pescara alla via Caduta del Forte n. 61.

Art. 3- La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa ha per scopo l’attuazione di iniziative del più alto interesse culturale per la promozione e la valorizzazione dell’attività professionale finalizzata allo sviluppo economico. Essa altresì ha per scopo l’attuazione di iniziative culturali nei campi di interesse delle professioni intellettuali, con particolare riferimento a quelle economico aziendali. A tal fine essa potrà: - organizzare convegni, corsi, seminari, scuole di preparazione e perfezionamento su argomenti di cui al punto precedente; - organizzare corsi di studi e di formazione professionale; - promuovere e realizzare iniziative editoriali ( riviste, giornali, libri, atti di convegni) anche attraverso la concessione di contributi a terzi organizzatori; - istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche, commerciali e tributarie. Le borse saranno assegnate a persone meritevoli tenuto conto, eventualmente, di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici ed accademici, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca, condizione economica. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Le decisioni saranno esposte nella sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona per un periodo non inferiore a 15 giorni; - acquistare mobili, attrezzature, immobili utili per il raggiungimento dello scopo per cui è stata costituita; - sostenere con finanziamenti l’attività di enti che agiscono nel campo della promozione per lo sviluppo e degli studi economici, commerciali e tributari; - fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate.

Art. 4- La Fondazione opera: - prioritariamente nell’ambito della circoscrizione dell’Ordine di Pescara e Sulmona; - secondariamente in ambito regionale dell’Abruzzo.

Art. 5- Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione di fondi che l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona delibererà di versare. Il Patrimonio iniziale viene stabilito e versato in Lire 25.000.000. Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed interesse al conseguimento delle finalità della fondazione. Tale patrimonio potrà altresì essere alimentato da contributi da parte di Enti Pubblici, Istituti di Credito ed Aziende private anche tramite sponsorizzazioni di specifiche attività poste in essere dalla fondazione. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con il suo patrimonio e con i proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall’Art. 3. Il Consiglio di Amministrazione curerà gli investimenti, le spese ordinarie e la gestione della liquidità, provvederà all’investimento del denaro che dovesse risultare temporaneamente eccedente rispetto alle necessità occorrenti per il raggiungimento dello scopo, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Art. 6- La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione il cui presidente sarà eletto dal Consiglio stesso su designazione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona.

Art. 7- Il Consiglio di Amministrazione, sarà costituito da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a dodici, nominati dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona e scelti tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona, i quali costituiscono la maggioranza, e tra persone meritevoli e rappresentative di funzioni collegate a quella del Dottore Commercialista indipendentemente dalla provenienza e comunque attinenti a quelle di promozione della cultura professionale finalizzate allo sviluppo economico. Il numero dei consiglieri sarà stabilito, all’atto della nomina, dal consiglio dell’ordine. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di regola di un triennio, e cioè del medesimo tempo in cui rimane in carica il consiglio dell’Ordine e quindi la nomina e la scadenza di quest’ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il tutto salvo eventuale prorogatio dello stesso sino alla elezione del nuovo Consiglio Dell’Ordine. Il Consiglio dell’Ordine ha facoltà di aumentare, in qualsiasi momento, il numero dei consiglieri, nel rispetto del limite massimo di cui al presente articolo. Il Consiglio ha altresì la facoltà di ridurre il numero dei componenti, senza obbligo di reintegro, nel solo caso di dimissioni volontarie, oltrechè nei casi di decadenza nei casi espressamente previsti dalla Legge.

Art. 8- Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato direttivo composto da tre membri e precisamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da due membri eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti. Il comitato curerà la gestione delle entrate e la ripartizione delle rendite fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della fondazione, svolgerà le altre attività delegate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9- Il Comitato, se nominato, è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal componente più anziano.

Art. 10- Al Consiglio di amministrazione spetta: a) di nominare i membri del Comitato direttivo; b) di approvare entro il mese di Novembre il conto preventivo dell’anno seguente ed entro il mese di Marzo il conto consuntivo dell’anno precedente.

Art. 11- Il consiglio delibererà, inoltre, su tutti gli argomenti che si fosse espressamente riservato.

Art. 12- Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente: - convoca il consiglio di amministrazione ed il Comitato direttivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; - firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; -cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; - provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie; - adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Comitato più anziano di età.

Art. 13- Il Consiglio di amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma o telefax almeno 24 ore prima dell’adunanza.

Art. 14- Le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 15- I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16- Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti.

Art. 17- I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Comitato non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell’ufficio.

Art. 18- L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art. 19- Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Consiglio dell’Ordine, è composto da tre membri, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio dell’Ordine che lo ha eletto, ed i suoi componenti, scelti tra gli iscritti all’Ordine, sono rieleggibili. Il collegio controlla la contabilità e la gestione finanziaria, effettua verifiche di cassa e relaziona sui bilanci preventivi e consuntivi. I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo. L’incarico è gratuito.

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